HEART MUSIC FESTIVAL ACADEMY 2024
CAMBIO DATA e LOCATION
SABATO 21/12/2024, Teatro Tirso de Molina, Roma
PRIMA EDIZIONE DEL CONTEST MUSICALE PER CANTANTI IN FORMAZIONE DI ETA' MAGGIORE E MINORE DI 18 ANNI
FASE DI ISCRIZIONIE: PROTRATTA FINO AL 15 NOVEMBRE 2024
FASE ONLINE CON SELEZIONE DEI 10 FINALISTI: DAL 15 al 30 NOVEMBRE 2024
FASE FINALE: 21/12/2014 c/o TEATRO TIRSO DE MOLINA DI ROMA
Evento legato al progetto di beneficienza
" I PERCORSI DEL CUORE 2024" finalizzatto
alla cardioprotezione dei luoghi meta dei pellegrini per il Giubileo 2025.
INFORMAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO PER LA SERATA di BENEFICENZA
La serata di beneficenza in occasione della fase finale del Contest musicale HEART MUSIC FESTIVAL ACADEMY si svolgerà c/o il TEATRO TIRSO DE MOLINA di Roma, Via Tirso 89, 00198, Roma.
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INGRESSO IN TEATRO: dalle ore 19.45
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INIZIO SPETTACOLO: ore 20.30
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CONTRIBUTO MINIMO LIBERALE euro 30,00/persona (euro 15,00 per bambini di età inferiore ai 10 anni) da eseguire ONLINE oppure in TEATRO oppure a mezzo BONIFICO BANCARIO (IBAN IT66V0200803284000107136046 intestato a "Tre Cuori per la Musica, Associazione culturale)
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PARTECIPAZIONE AL CONTEST MUSICALE in tutte le sue fasi sarà a TITOLO GRATUITO per i partecipanti.
Chi Siamo
Consiglio Direttivo
Presidente
Marco Rebecchi
Vice Presidente
Alessio Borrelli
Segretario
Massimiliano Millarelli
Tesoriere
Alina Mungo
Consigliere
Wilfrid Bikouta
Lo Statuto
Lo Statuto
Art.1- E’ costituita l’Associazione Culturale “ Tre cuori per la Musica”, libera Associazione aconfessionale, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg.del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art.2- L’Associazione “Tre Cuori per la Musica” persegue i seguenti scopi:
Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
Art.3- L’Associazione “Tre Cuori per la Musica” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione- concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4. - L'associazione “Tre cuori per la Musica” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali
soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, presso il Tribunale competente.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Tribunale competente territorialmente.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Comitato Permanente di promozione delle iniziative
il Comitato Artistico, se istituito;
il Collegio dei Probiviri, se istituito.
Art. 11. – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota con esclusione dei soci onorari. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione in base alla maggioranza degli intervenuti indipendentemente dal numero dei presenti con eccezione di quanto previsto all’art. 19. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o con altro mezzo, anche elettronico, che ne garantisca l’avvenuta ricezione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale.
Art. 12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo, e il Collegio dei Probiviri ;
approva il bilancio consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Eventuali consiglieri dimissionari possono essere direttamente nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo perché il loro numero sia inferiore alla metà di tutti i consiglieri eletti. In caso contrario dovrà essere convocata entro 15 giorni nuova Assemblea ordinaria che provvederà a nominare un nuovo consiglio direttivo.
Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Oltre il Cristallo” ed è composto da:
Un Presidente
Un Vicepresidente
Un segretario
Un tesoriere
Dai rimanenti Consiglieri che possono essere dotati di autonome deleghe funzionali.
Esso è convocato da:
il presidente, o dal vicepresidente in sua assenza;
da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
redigere verbale dopo ogni riunione.
Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza o per delega è sostituito dal Vicepresidente. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai consiglieri e ai soci deleghe ed eventuali procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art.16. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Tale decisione deve essere assunta da almeno la maggioranza dei soci in prima convocazione e da almeno un terzo in seconda convocazione. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate con le modalità previste dal regolamento, che ne fissa i criteri e ne determina i limiti e , dove previsto, le preventive autorizzazioni.
Art. 17. Al fine di garantire la massima partecipazione al progetto è previsto il Comitato Permanente di Promozione delle iniziative col preciso ruolo di garantire un laboratorio di idee e coinvolgere costantemente tutti gli associati più attivi, che in seguito potranno rivestire specifici ruoli anche nel direttivo, nel comitato artistico o in altri gruppi di lavoro. Ne fanno parte di diritto i membri del direttivo che ne curano il coordinamento. Gli appartenenti a tale comitato sono nominati dallo stesso direttivo previa presentazione di apposita domanda. Lo stesso organo ne decide l’eventuale esclusione.
Art. 18. – L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni avente analoghe finalità, sia locali che nazionali, nonché a circuiti culturali, circoli cinematografico e associazioni legate al settore culturale e cinematografico nonché ad associazioni per la distribuzione di film, documentari, materiale ad essi legato. Potrà inoltre stipulare convenzioni con Enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, convenzioni finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti
Al solo fine di conseguire i suoi scopi potrà compiere negozi giuridici per l’acquisizione di beni mobili immobili e mobili registrati, che costituiranno patrimonio dell’associazione; aprire conti correnti e stipulare mutui, finanziamenti e simili e predisporre domande di contributo riferite alla propria attività ed ai propri scopi.
Come previsto dall’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin quando l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. In particolare l’associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l’associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell’associato ma dei terzi. In caso poi di esclusione o di recesso, i soci non possono vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell’uscita dall’associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un’associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale comune e null’altro
Art 19. Regolamenti: Per meglio definire in dettaglio il funzionamento dell’Associazione , nonché sconti per particolari categorie di soci o di utenti è prevista emanazione di regolamenti, da esporre nelle bacheche virtuali e presso la sede. Essi impegnano tutti i soci senza distinzione.
Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.